Sospensione dell’esecuzione degli sfratti per finita locazione
(Tribunale di Teramo, ordinanza del 28.05.2009).
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, accogliendo il reclamo proposto contro l’ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha riconosciuto l’applicabilità, nel caso concreto sottoposto al suo esame, dell’art. 1 del d.l. 20.10.2008, n. 158. Tale disposizione, al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall’art. 1, comma 1, della l. 08.02.2007, n. 9, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei Comuni di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13.11.2003, sospende l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per finita locazione fino al 30.06.2009.
Requisiti per la sospensione:
- reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000,00 euro;
- presenza nel nucleo familiare di persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%;
- figli fiscalmente a carico.
Proroga del termine di sospensione:
- fino al 31.12.2009 (legge 18.12.2008, n. 199);
- fino al 31.12.2010 (legge 26.02.2010, n. 25);
- fino al 31.12.2011 (legge 26.02.2011, n. 10 );
- fino al 31.12.2012 (legge 29.12.2011 n. 216).
Danni da lite temeraria
(Tribunale di Teramo in grado di Appello, sentenza del 03.12.2010).
Nel mese di settembre 2006 due condomini si erano rifiutati di pagare le quote condominiali da ciascuno di essi dovute, pari ad euro 490,00 ed euro 210,00. Avevano successivamente proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’amministratore, sostenendo di non essere tenuti al pagamento delle spese per la tinteggiatura, l’illuminazione e la pulizia del vano scale, poiché gli immobili di cui erano proprietari non venivano utilizzati.
Il Tribunale di Teramo, pronunciandosi in sede di appello al termine di un contenzioso durato quattro anni, ha condannato i due condomini al pagamento di una somma pari ad euro 9.000,00 ed euro 8.700,00 ciascuno. Tale somma comprende, oltre alle quote dovute maggiorate degli interessi legali e alle spese di difesa del Condominio in entrambi i gradi di giudizio, anche il danno da lite temeraria per la pretestuosità e infondatezza dell’opposizione.
Il Giudice ha condannato i condomini morosi al risarcimento del danno da lite temeraria, in misura pari ad euro 1.000,00 ciascuno, per avere ostacolato l’attività dell’amministratore non contribuendo alle spese condominiali e per avere strumentalizzato e abusato di tutti i mezzi processuali disponibili solo per sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni.
Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne
(Tribunale di Montepulciano, sentenza del 21.01.2011).
Al termine del procedimento di merito, il Tribunale di Montepulciano ha confermato il provvedimento cautelare emesso ex art. 700 c.p.c. che poneva a carico dei genitori l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento al figlio maggiorenne allontanatosi dall’abitazione familiare.
Secondo l’interpretazione espressa dalla Corte di Cassazione, l’obbligo di mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma persiste finchè i genitori dimostrino che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato da loro posto nelle concrete condizioni per essere autosufficiente.
In termini di onere della prova, configurandosi il conseguimento dell’indipendenza economica quale fatto estintivo di un’obbligazione ex lege, incombe sui genitori che deducano la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto l’onere di provare che questi è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato a fronte di concrete occasioni lavorative.
In applicazione di tali principi, il Tribunale di Montepulciano, nel caso sottoposto al suo esame, ha confermato l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori per mancato assolvimento dell’onere probatorio sugli stessi gravante.
Diritto all’assunzione nei confronti della Pubblica Amministrazione
(Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro, sentenza del 10.02.2011).
Il Tribunale di Teramo ha riconosciuto il diritto all’assunzione nei confronti del Comune per i quattro lavoratori che avevano superato le prove selettive indette nell’ambito del procedimento di stabilizzazione del personale precario.
Per il Giudice l’approvazione della graduatoria da parte della Pubblica Amministrazione determina il sorgere del diritto soggettivo dei vincitori alla stipulazione del contratto di lavoro.
L’amministrazione potrebbe sottrarsi all’obbligo di assunzione solo adducendo situazioni di fatto o di diritto a carattere ostativo, sopravvenute all’approvazione della graduatoria. Qualora tali circostanze non siano allegate né provate da parte della Pubblica Amministrazione, essendo l’obbligo di contrarre suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., il Giudice costituisce autoritativamente il rapporto di lavoro e condanna l’amministrazione inadempiente al risarcimento del danno per l’irragionevole ritardo nell’assunzione a decorrere dalla data di messa in mora dell’amministrazione con l’offerta della prestazione lavorativa.
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